Opportunità per le aziende

La tua azienda ha bisogno di adempiere agli obblighi previsti dalla L. 68/99?
Non riesci a gestire una persona con disabilità nella tua azienda?

Trasforma il vincolo delle assunzioni obbligatorie in opportunità per la tua azienda!
Grazie all’Art. 14 del D.lgs. 276/2003, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, le aziende possono adempiere a parte di tali obblighi esternalizzando lavoro alle cooperative sociali che impegnano lavoratori disabili con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Chi può utilizzare la Convenzione art. 14?

Le aziende con più di 15 dipendenti che devono assolvere gli obblighi di legge e assumere la quota di lavoratori disabili fissata dalla normativa.

Come funziona la Convenzione art. 14?

L’azienda affida ad una cooperativa sociale di tipo B iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, una o più commesse di lavoro . La cooperativa per adempiere alle commesse assegnate assume direttamente persone con disabilità, che verranno computate nella quota d’obbligo dell’azienda.
La stipula della convenzione art. 14 viene sottoscritta da tre soggetti: ente preposto al Collocamento Mirato – azienda – cooperativa sociale

Quali sono i vantaggi per l’azienda?

  • Adempiere agli obblighi occupazionali previsti dalla L.68/99 senza assunzione diretta dei lavoratori invalidi, evitando le sanzioni amministrative in caso di non ottemperanza;
  • Ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività, senza avere costi aggiuntivi sul processo lavorativo;
  • Sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio;
  • Accedere ai bandi pubblici e privati.

Con la Convenzione art. 14 puoi dare il tuo contributo e far del bene alla tua Azienda, alla Cooperativa Sociale ma soprattutto alla Persona Disabile reindirizzandola ad un’attività lavorativa adeguata alle sue esigenze e propensioni.